SVILUPPO ITALIA SICILIA COMUNICATO SINDACALE

La scrivente OS ritiene opportuno esprimere un giudizio sul modello di cui al D.LGS 231/2001 che Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. ha recentemente distribuito e reso operativo per tutti i dipendenti.
In particolare:
Con riferimento alla composizione dell'organismo di vigilanza della 231, si rileva la mancanza dei requisiti di legge in capo ai membri interni.
La legge impone, infatti, dei precisi e rigorosi criteri di nomina, al fine di evitare facciano parte dell'’organismo di vigilanza soggetti che rivestano qualifiche e ruoli all’interno della organizzazione aziendale che ne possano, a sua volta, compromettere l'indipendenza.
A tal riguardo, occorre rilevare che il personale interno nominato nell'organo di vigilanza non è dotato dei requisiti di indipendenza e degli autonomi poteri di iniziativa e controllo che la legge richiede, considerate le funzioni già ricoperte all'interno dell'organizzazione aziendale.
Né la mancanza di tali requisiti in capo ai membri interni dell’organismo di vigilanza puo’ dirsi sanata dalla circostanza che il presidente di detto organismo sia un soggetto esterno.
E’ palese, infatti, la commistione tra il ruolo di vigilanza, imposto dalla partecipazione all’organo di controllo previsto dalla legge 231, implicante responsabilità - anche penali- ed il ruolo di amministrazione attiva svolto dai membri interni dell’organismo di vigilanza all’interno dell’organizzazione aziendale.
Va da sé che qualunque controllore non può essere nominato dal soggetto controllato.
Non appare, inoltre, opportuno prevedere la sanzione di cui all'art.4.2.4 Sospensione della retribuzione (pag.39 codice etico), di cui verificheremo la legittimità attraverso i nostri legali.
Con riferimento alla definizione chiara ed inequivocabile dell’Organigramma aziendale dei ruoli, dei compiti e le responsabilità prevista nella Sezione II art.1 codice etico, la scrivente OS ritiene che allo stato attuale manchi questa definizione chiara in quanto la disposizione organizzativa vigente non rispecchia le mansioni/ruoli/responsabilità dei dipendenti in forza presso l'azienda.
La scrivente OS denuncia lo scorretto comportamento del management aziendale, che non ottempera agli obblighi di preventiva informativa nei confronti delle OS e che evidenzia un comportamento antisindacale su una materia che ha un grande impatto sui lavoratori.
L'AU, infatti, in data 31/05/2010 ha di fatto comunicato via e-mail la precisa volontà di non dare applicazione ad un accordo di secondo livello firmato e ratificato dall'organo amministrativo in data 26/04 us, che doveva essere operativo dal 01/06/2010; proponendo la sua deroga di applicazione.
La scrivente OS ritiene inopportuno il metodo adottato e inconsistenti le giustificazione esposte dall'AU che, in considerazione della mancata definizione degli assetti societari, scaduti con l'approvazione del bilancio societario 2009, rimanda arbitrariamente, sino alla definizione della struttura societaria, le modifiche contenute nell'accordo di II livello stipulato il 14/04/2010.
La scrivente OS ritiene che l'accordo de quo, in quanto stipulato in piena vigenza di poteri dell'AU e, quindi, assolutamente indipendente dalla definizione dei nuovi assetti societari, va onorato.
LA R.S.A. SVILUPPO ITALIA SICILIA
PALERMO
In particolare:
Con riferimento alla composizione dell'organismo di vigilanza della 231, si rileva la mancanza dei requisiti di legge in capo ai membri interni.
La legge impone, infatti, dei precisi e rigorosi criteri di nomina, al fine di evitare facciano parte dell'’organismo di vigilanza soggetti che rivestano qualifiche e ruoli all’interno della organizzazione aziendale che ne possano, a sua volta, compromettere l'indipendenza.
A tal riguardo, occorre rilevare che il personale interno nominato nell'organo di vigilanza non è dotato dei requisiti di indipendenza e degli autonomi poteri di iniziativa e controllo che la legge richiede, considerate le funzioni già ricoperte all'interno dell'organizzazione aziendale.
Né la mancanza di tali requisiti in capo ai membri interni dell’organismo di vigilanza puo’ dirsi sanata dalla circostanza che il presidente di detto organismo sia un soggetto esterno.
E’ palese, infatti, la commistione tra il ruolo di vigilanza, imposto dalla partecipazione all’organo di controllo previsto dalla legge 231, implicante responsabilità - anche penali- ed il ruolo di amministrazione attiva svolto dai membri interni dell’organismo di vigilanza all’interno dell’organizzazione aziendale.
Va da sé che qualunque controllore non può essere nominato dal soggetto controllato.
Non appare, inoltre, opportuno prevedere la sanzione di cui all'art.4.2.4 Sospensione della retribuzione (pag.39 codice etico), di cui verificheremo la legittimità attraverso i nostri legali.
Con riferimento alla definizione chiara ed inequivocabile dell’Organigramma aziendale dei ruoli, dei compiti e le responsabilità prevista nella Sezione II art.1 codice etico, la scrivente OS ritiene che allo stato attuale manchi questa definizione chiara in quanto la disposizione organizzativa vigente non rispecchia le mansioni/ruoli/responsabilità dei dipendenti in forza presso l'azienda.
La scrivente OS denuncia lo scorretto comportamento del management aziendale, che non ottempera agli obblighi di preventiva informativa nei confronti delle OS e che evidenzia un comportamento antisindacale su una materia che ha un grande impatto sui lavoratori.
L'AU, infatti, in data 31/05/2010 ha di fatto comunicato via e-mail la precisa volontà di non dare applicazione ad un accordo di secondo livello firmato e ratificato dall'organo amministrativo in data 26/04 us, che doveva essere operativo dal 01/06/2010; proponendo la sua deroga di applicazione.
La scrivente OS ritiene inopportuno il metodo adottato e inconsistenti le giustificazione esposte dall'AU che, in considerazione della mancata definizione degli assetti societari, scaduti con l'approvazione del bilancio societario 2009, rimanda arbitrariamente, sino alla definizione della struttura societaria, le modifiche contenute nell'accordo di II livello stipulato il 14/04/2010.
La scrivente OS ritiene che l'accordo de quo, in quanto stipulato in piena vigenza di poteri dell'AU e, quindi, assolutamente indipendente dalla definizione dei nuovi assetti societari, va onorato.
LA R.S.A. SVILUPPO ITALIA SICILIA
PALERMO

